Layout del blog

MANOVRA 2024: LE NOVITA' FISCALI

Circolare di studio


A TUTTI I CLIENTI LORO INDIRIZZI MAIL


Gennaio 2024



La legge di Bilancio 2024, come tradizione, contiene alcune importanti novità in materia fiscale.

Si riportano in sintesi le più importanti misure, unitamente a quelle previste dal primo modulo della riforma IRPEF ed IRES.


Fringe benefits

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, si introduce una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste nell’elevamento del limite di esenzione da 258,23 euro (per

ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.


Detassazione premi di risultato

Così come per il 2023, anche per il 2024 viene prevista la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.


Aliquote IVA

Si riporta al 10% l’aliquota IVA sui prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti, (in precedenza era al 5%), nonché su alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e sui pannolini per bambini.

Inoltre, si ripristina l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5% dalla legge di bilancio per il 2023.

Infine, l’aliquota del 10% la cessione dei pellet, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22%, si applica anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.


Rivalutazione plus/minusvalenze e terreni e partecipazioni

Si estendono le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.


Cedolare secca sulle locazioni brevi

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26% (fino al 31dicembre 2023 era 21%). È confermata l’aliquota ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Inoltre, nel caso in cui la locazione avviene per il tramite di intermediari o piattaforme telematiche, questi ultimi devono applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 21%.

Infine, se i corrispettivi sono incassati da soggetti non residenti, se questi sono in possesso di stabile organizzazione in Italia o in uno Stato membro UE allora gli adempimenti sono a carico della stabile organizzazione. Se invece sono privi di stabile organizzazione occorre nominare un rappresentante fiscale.


Plusvalenze in caso di vendita di beni immobili

Vengono fatti rientrare tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni dalla predetta vendita, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione.

Su tali plusvalenze si può optare per l’applicazione dell’imposta sostituiva sul reddito nella misura del del 26%.

Inoltre, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura:

  • nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi;
  • nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, si tiene conto del 50% di tali spese.

Le nuove norme si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.


Adeguamento esistenze iniziali imprese che non adottano gli IAS/IFRS

Viene previsto l’adeguamento delle esistenze iniziali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio.

L’adeguamento, relativo al solo periodo d’imposta 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.

A seconda che venga effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

In caso di eliminazione dei valori l’adeguamento comporta:

  • il pagamento dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
  • il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla punto precedente ed il valore eliminato.

In caso di adeguamento effettuato con la procedura di iscrizione di valori deve essere versata una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo


Controlli sugli immobili sui quali sono stati effettuati lavori con il superbonus

L’Agenzia delle Entrate verificherà, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione per invitare il contribuente a presentare la variazione catastale.


Ritenute su bonifici e provvigioni

Dal 1° marzo 2024, passa dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applicherà anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.


Limiti alle compensazioni

Con effetto dal 1° luglio 2024:

  • si sopprime la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
  • per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, a partire dal 1° luglio 2024, sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.

Tale esclusione cesserà solo quando le violazioni contestate verranno completamente rimosse Inoltre, in

questi casi si applicheranno le regole secondo cui:

  • l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37, comma 49-ter, D.L. n. 223/2006);
  • qualora, in esito all'attività di controllo di cui al punto precedente, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto (art. 37, comma 49-quater, D.L. n. 223/2006).


Compensazione crediti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL

Dal 1° luglio 2024, nel caso in cui si compensano crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL occorrerà utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, potrà essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.


Compensazioni per le partite IVA cessate d’ufficio

Il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti viene previsto non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA (come accade attualmente), ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.


Obbligo per le imprese di sottoscrivere polizze assicurative contro i danni

Obbligo per le imprese di sottoscrivere polizze contro i danni catastrofali entro il 31 dicembre 2024. Le imprese che non rispettano questo obbligo sono passibili di multe fino a un milione di euro.

Il comma 101 stabilisce infatti che le imprese con sede legale in Italia sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Le imprese sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Si stabilisce inoltre che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione venga necessariamente considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Con riferimento alle caratteristiche del contratto, si stabilisce infine che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione in argomento, lo stesso deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.


Revisione della disciplina IRPEF

A partire dall’anno 2024, le aliquote Irpef si riducono a tre; in particolare:

  1. fino a 28.000 euro, 23%;
  2. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  3. oltre 50.000 euro, 43%.


Versamento ritenute di importo inferiore a cento euro

Con decorrenza dall’anno 2024 il calendario fiscale prevede la facoltà di cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo non superiore a 100 euro. Inoltre è previsto l’incremento da 25,82 euro a 100 euro del limite che consente di differire il versamento dell’Iva a debito risultante dalle liquidazioni periodiche.

Il versamento di queste ritenute sarà “effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno” se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro.

Tale differimento non troverà mai applicazione per le ritenute operate nel mese di dicembre che, anche se di importo inferiore al predetto limite di 100 euro, andranno versate obbligatoriamente entro il 16 gennaio del nuovo anno.


Certificazione unica

Viene introdotta una norma che esonera i sostituti d’imposta dagli adempimenti previsti in materia di rilascio di certificazione unica, nei confronti dei soggetti forfetari o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile. Le informazioni reddituali saranno reperite dall’Amministrazione direttamente dalla fatturazione elettronica, obbligatoria anche per questi soggetti a partire dal 1° gennaio 2024.


Modello 770

Introdotta una semplificazione per i sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque, al 31 dicembre dell’anno precedente. Questa consente - in via sperimentale e facoltativa - di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi dell’Agenzia per la predisposizione dei modelli di versamento F24. Tale comunicazione mensile è equiparata a tutti gli effetti all’esposizione dei medesimi dati nel modello 770.


Acconto e saldo imposte

Anche le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sono state oggetto di intervento modificativo. Si riconosce il comportamento concludente del contribuente in sede di versamento, eliminando l’obbligo di esercizio dell’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica. Per completare il pagamento rateale c’è tempo sino al 16 dicembre e, non più, entro il mese di novembre.

In tema di versamenti rateali si dispone l’unificazione dei termini di versamento per tutti i contribuenti (titolari e non di partita IVA) e, dunque, tali pagamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.

Le disposizioni illustrate si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.


Presentazione delle dichiarazioni fiscali

Cambiano anche i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Le nuove scadenze fissano:

  • al 30 settembre (in luogo del 30 novembre) il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP;
  • all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta il termine per le dichiarazioni dei soggetti IRES (in luogo del termine fissato all’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).

Dall’anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1° aprile.


Ritenute condominio

Viene altresì unificato il termine di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore. Se l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro il versamento è unificato e, precisamente:

  • entro il 16 giugno, rispetto al precedente 30 giugno;
  • entro il 16 dicembre (rispetto al 20 dicembre) di ogni anno, anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito, vale a dire 500 euro;
  • entro il 16 gennaio (16 del mese successivo) per le ritenute nel mese di dicembre.


Autore: VERNAGLIONE DOTTOR FRANCESCO 28 dic, 2023
Fatturazione Elettronica Regime Forfetario 2024
Autore: VERNAGLIONE DOTTOR FRANCESCO 27 nov, 2023
Istituzione del Registro dei titolari effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi
Autore: VERNAGLIONE DOTTOR FRANCESCO 17 nov, 2023
Benvenuti nel sito
Share by: